Normative

NORMATIVE

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Sempre più spesso in fase di rogito notarile sono richieste le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici presenti in un fabbricato sia di civile abitazione, commerciale o industriale. Nel caso di il cui certificato di conformità non sia reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta “DIRI” solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. 

La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell’impianto alla normativa. Un impianto realizzato dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere “sanato” con una Dichiarazione di Rispondenza perché il “DiRi” può essere prodotto solo per impianti precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all’impianto e redigere una nuova dichiarazione di conformità detta “DiCo”. 

L’Officina del clima dispone al suo interno di personale specializzato che può redarre una dichiarazione di rispondenza, previo accertamenti per la valutazione del rispetto delle normative in vigore al momento della realizzazione dell’ impianto. 

Siamo disponibili a redigere un preventivo per questo tipo di servizio che verrà modulato a seconda della tipologia e ubicazione dell’impianto.  

normative aggiornate climatizzatore

REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA

Il regolamento europeo n. 517/2014 del 16/04/2014 rende obbligatorio la tenuta del “registro dell’apparecchiatura” che comporta la comunicazione annuale agli enti di competenza della attività di controllo e riparazione del climatizzatore. 

Il registro, così come i controlli periodici per prevenire la perdita di F-gas sono obbligatori per:

  • Apparecchiature di climatizzazione estiva ed anche pompe di calore che contengono quantità di gas refrigerante ad effetto serra uguali o superiori a 5 TonCO2eq oppure 10 TonCO2eq se ermeticamente sigillate.


L’Officina del clima oltre a poter garantire tutti gli interventi necessari al vs. impianto svolge l’attività di rilevazione e compilazione dei dati da riportare nel registro stesso.

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 Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i nuovi libretti di impianto e i nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie. Questo comporta che dal 16 ottobre gli impianti termici dovranno essere muniti dei nuovi libretti e dovrà essere redatto il “ Rapporto di efficienza energetica”. 

A partire dal 16 ottobre 2014 sarà obbligatoria: 

– la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti (sia esistenti che di nuova installazione; art. 1); 
– la compilazione del “Rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria (art. 2). 

Libretti di impianto per la climatizzazione 

Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, in particolare per gli impianti di qualsiasi potenza; per gli impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche ad energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore); per gli impianti destinati a qualsiasi servizio (ad esempio climatizzazione invernale/estiva). 

Il nuovo libretto sostituirà i modelli esistenti denominati “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Rispetto a tali edizioni, il nuovo libretto non si fonda più sui due modelli sopra indicati, ma su un singolo modello, personalizzabile, costituito da tante schede assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto. Tuttavia, si precisa che se un edificio possiede due impianti di climatizzazione separati (uno per la climatizzazione invernale e uno per quella estiva aventi ad esempio in comune solamente il sistema di rilevazione delle temperature), sarà necessaria la compilazione di due distinti libretti di manutenzione. 
La compilazione del modello, per i nuovi impianti, dovrà essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura dell’impresa installatrice; tale soggetto rilascerà anche il risultato della prima verifica. 

Per gli impianti già esistenti alla data del 1° giugno, la compilazione del nuovo libretto sarà a cura del responsabile dell’impianto, ovvero dall’eventuale terzo responsabile (per una definizione di tali figure, si rinvia al decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). 

Il libretto verrà generato dall’installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata. 
La compilazione del modello potrà avvenire sia nella modalità cartacea che nella modalità digitale. Se risulteranno necessarie delle integrazioni al libretto alla luce delle differenti legislazioni disposte dalle Regioni e dalle Province autonome, verranno inserite nel libretto delle schede aggiuntive. 

In caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 in aggiunta alle eventuali disposizioni previste dalla disciplina normativa. 

lampadina

In allegato al libretto d’impianto per alcune tipologie di prodotto quali macchine che superano i 12 Kw di potenza in raffreddamento e i 10 in riscaldamento, è fatto obbligo dalla normativa vigente allegare un rapporto di efficienza energetica che certifichi che l’impianto rientra in parametri di efficienza consentiti. 

Rapporti di controllo di efficienza energetica 

Sempre dalla data del 1° giugno, il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al decreto citato, che non saranno più divisi per potenza nominale, bensì per tipologia di generatore: 

• gruppi termici: rapporto di controllo di tipo 1; 

• gruppi frigo: rapporto di controllo di tipo 2; 

• scambiatori: rapporto di controllo di tipo 3; 

• cogeneratori: rapporto di controllo di tipo 4. 

Tali rapporti (aventi lo scopo di certificare che i controlli effettuati siano conformi a quanto previsto dalle norme “Uni” o rientranti nei limiti indicati dal DPR. n.74/2013) andranno compilati al momento dell’effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti sopra indicati, così come previsto dal DPR n.74/2013. 

Anche per questa tipologia di adempimento si prevede che, se un impianto è composto da più generatori, dovranno essere redatte tante pagine quanti sono i generatori; così come, in caso di gruppi termici modulari, andranno redatte tante schede quante sono le analisi dei fumi previste dal libretto. 

Tale rapporto non dovrà essere compilato per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti di energia rinnovabile; rimane comunque obbligatoria la compilazione del libretto. 

L’officina del Clima con il suo personale qualificato e certificato avvalendosi delle migliori attrezzature di analisi è in grado di rilasciare detto certificato.

Ecobonus 2020detrazione fiscale fino al 110 per cento e con cessione del credito: le novità del decreto Rilancio. A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 è partito il super bonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, generatori d’aria a condensazione.

Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale,

Fonte: ENEA

agevolazioni edilizie

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.